Chi siamo

Statuto Associazione Learn and Work

Art.1

L’Associazione “Learn and work” è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma,pluralista,
apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi della Legge 383 del
2000. Non persegue finalità di lucro.

Art.2
Scopi e finalità dell’associazione sono:

1) fornire a tutti gli iscritti all’associazione gli strumenti utili per l’apprendimento e la diffusione delle principali competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro;
2) organizzare incontri, seminari, convegni aventi ad oggetto i principali temi dell’economia, del lavoro e della cultura, con particolare riferimento ai temi relativi al nuovo sistema
economico delineato dall’uso massiccio delle tecnologie legate ad internet;
3) creare spazi e occasioni di confronto e condivisione di know how relativo al settore di attività degli associati, oltre ad incontri con altri soggetti finalizzati alla trattazione dei principali temi della cultura, del lavoro e dell’impresa.

I Soci
Art. 3

Il numero dei soci e illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa,
sesso e cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda, verbale o scritta, al consiglio direttivo, o a uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

La domanda di ammissione a socio, accettata, da diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo o del socio o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all’interno dell’anagrafe sociale.

Art. 6

Tutti soci hanno diritto a :
• frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione. Ciò vale anche per i familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
• a eleggere e essere eletti componenti degli organismi dirigenti;
• hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e le regolamento interno, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione. L’importo della quota sociale ed i relativi diritti attribuiti saranno dettagliatamente specificati nella prima riunione del consiglio direttivo.
Le quote versate e i contributi sociali non sono rimborsabili e non sono trasmissibili; vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione nonché dei fondi di riserva. Sono espressamente escluse forme di adesione temporanea all’associazione.

Art. 8

La qualifica dei soci si perde per decesso; mancato pagamento della quota sociale; espulsione o
radiazione; mancato rinnovo della tessera entro il 31 marzo di ogni anno; dimissioni.

Art. 9

In consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i seguenti motivi:
• inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
• appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
• l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, e ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 11

Il patrimonio sociale dell’Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.
Al momento della sua costituzione l’Associazione Learn and Work dispone di una somma pari ad euro 100,00 versata pro quota dai soci fondatori.

Art. 12

La rendicontazione consuntiva comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.
L’eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà reinvestito per iniziative di carattere associativo.

L’assemblea e il consiglio direttivo
Art. 14

Partecipano all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, con l’indicazione della data e dell’ora di prima e seconda convocazione e contenente l’ordine del giorno, da pubblicarsi sul sito web dell’associazione almeno quindici giorni prima.

Art.15

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultima. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti,
e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.16. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 26.

Art. 17

L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a
disposizione dei soci.


Art. 18

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al
30 Aprile. Essa, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 6:
• approva la rendicontazione consuntiva;
• approva le linee generali del programma di attività;
• elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi,
votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione;
• delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L’assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e
ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti
Art. 20

Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. È composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti degli organi statutari
opereranno gratuitamente per l’espletamento dell’incarico.

Art. 21

Il consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell’Associazione, e il Segretario Amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell’Associazione stessa.

Art. 23

Compiti del consiglio direttivo sono:
• eseguire le delibere dell’Assemblea;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• predisporre annualmente la rendicontazione consuntiva;
• deliberare circa l’ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
• delibere circa le azione disciplinari nei confronti dei soci;
• stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
• decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di nuovo avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di
voti comporta la reiezione della proposta.

Art.25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro
venti giorni.

Art. 26

Il Presidente rappresenta ed esprime l’unità dell’associazione ne esercita il coordinamento organizzativo. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendone l’ordine del giorno. Convoca ogni volta che lo ritenga necessario i responsabili dei singoli settori di attività. Rappresenta l’Associazione in giudizio e verso i terzi. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo i nomi dei
responsabili dei singoli settori di attività e i membri da cooptare nello stesso in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti o in aumento.

Art.27

Il Vice Presidente esercita con funzioni esecutive il coordinamento e la direzione amministrativa ed organizzativa dell’associazione. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Scioglimento dell’Associazione
Art. 28

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritti al voto, in un’assemblea valida ed alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l’Associazione si
scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

Art. 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti.

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